Il Miur, con la nota del 20/11/2018, ha fornito istruzioni alle scuole relativamente alla scadenza riguardante la predisposizione del PTOF 2019/22.
testo Ministeriale (scaricabile qui)
PTOF 2019/22, Miur: predisposizione prima dell’inizio delle iscrizioni
Nella nota vengono inoltre fornite indicazioni in merito alle attività didattiche inserite nel PTOF e viene affermato un principio di fondamentale importanza: il consenso dei genitori per attività extracurricolari.
Attività didattiche PTOF
Così scrive il Miur:
Comunque, tutte le attività didattiche inserite nel PTOF, anche ove aggiunte in corso d’anno, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle famiglie, o degli studenti se maggiorenni.
I genitori, dunque, devono essere informati su tutte le attività didattiche inserite Piano Triennale dell’Offerta Formativa, soprattutto nel caso in cui le medesime prevedano il conseguimento di obiettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle indicazioni nazionali di riferimento
Consenso genitori attività non previste dal curricolo
Oltre ad essere informati, i genitori devono fornire il proprio consenso allo svolgimento di quelle attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio (compresi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 275/1999). In caso di mancato consenso, gli studenti possono non frequentare le predette attività.
Così leggiamo nella nota:
La partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 275 del 1999, è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni. In caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi dalla frequenza.
Vorrei offrire il mio contributo in relazione ad alcuni articoli apparsi nei giorni scorsi che hanno espresso posizioni critiche rispetto alla recente Nota Ministeriale n.19534 in merito al fatto che essa non introdurrebbe una nuova disposizione sul consenso informato; posizioni che poggiavano anche sulla sentenza di Cassazione n. 6185 del 10.3.2017.
Le note ministeriali si succedono molto spesso sugli stessi argomenti e questo può dare a volte l’ impressione che a volte ripetano gli stessi contenuti. Ma a ben guardare fra i passaggi dell’ ultima nota del MIUR si riesce a cogliere una novità la cui portata rischia di passare inosservata,
anche a causa del sussistere di una pregiudiziale che impedisce di rendersi conto che la famosa sentenza della Corte di Cassazione è chiaramente in sintonia con la Nota ministeriale del 20 Novembre
Veniamo a due citazioni tratte appunto da detta sentenza.
- “Il quadro costituzionale di riferimento pone con chiarezza, in relazione al processo formativo degli alunni della scuola pubblica, una esigenza di bilanciamento e coordinamento tra i diritti e doveri della famiglia e quelli della scuola, i quali peraltro trovano esplicazione nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”
2. E’ “certamente ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito non solo nell’approccio alla materia sessuale, ma anche nell’insegnamento di specifiche discipline, come la storia, la filosofia, l’educazione civica, le scienze, e quindi ben può verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori”
Vediamo.
Mentre nella prima affermazione della sentenza è chiaro che è demandato al funzionamento delle Autonomie scolastiche l’esigenza costituzionale del bilanciamento dei diritti e dei doveri della Famiglia e quelli della scuola; nella seconda citazione della sentenza si mette solo in evidenza, in relazione col caso specifico esaminato (si chiedeva sospensione dei corsi e pagamento danni da parte della scuola al genitore), come la scuola abbia il potere istituzionale di svolgere programmi (termine ormai desueto, per comodità intendiamoli come corsi o attività didattiche) e metodi che possano essere in contrasto con la mentalità e le convinzioni della Famiglia senza che questa abbia il potere di veto.
La Nota ministeriale n.19534 quindi lungi dal non cambiare nulla dal punto di vista normativo, come sostenuto da alcuni viene a colmare e dare ordine appunto ad una normativa che si è rivelata di fatto lacunosa e incoerente finora nella sua applicazione. Essa stabilisce che da questo momento in poi proprio questo bilanciamento di cui parla la sentenza venga realmente attuato e non resti solo sulla carta come fino ad ora è stato. A tutto questo mira la Nota ministeriale: a stabilire questo principio per evitare, tra l’altro, che si continuino a verificare nelle scuole casi, come i tantissimi adeguatamente documentati e segnalati al MIUR in questi ultimi anni, di corsi o attività didattiche che hanno inserito all’insaputa dei genitori approcci a realtà sensibili come l’educazione sessuale, affettiva, sentimentale che dir si voglia o al rispetto delle diversità sessuali, ispirati a ideologie di parte quindi, tra l’altro, irrispettose del pluralismo democratico che la scuola è tenuta a garantire.
Anche il PEC a cui si fa riferimento e di cui era in corso una revisione normativa o qualsiasi altra nuova forma di organizzazione amministrativa scolastica non può non passare attraverso una reale e non solo formale partecipazione di una della componenti fondamentali della Comunità Scolastico-Educativa, quella dei genitori, se la scuola italiana vuole continuare a definirsi democratica.
Quindi nonostante possibili letture parziali la nota è innovativa e fondamentale per il corretto e democratico funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome. Nel rispetto delle medesime, essa di fatto demanda ad esse l’adempimento pieno di quanto attraverso essa raccomandato.